CGC
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
- Informazioni generali
Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a tutte le operazioni Le condizioni di acquisto contrarie o divergenti ulteriori altre restrizioni dell’acquirente non saranno riconosciute, a meno che il venditore non abbia espressamente accettato la loro validità per iscritto. - Offerta
- Le illustrazioni, i disegni, i colori e le indicazioni su dimensioni e peso, contenuti nei listini prezzi e in altro materiale stampato, sono solo a titolo indicativo, a meno che non siano espressamente definiti come vincolanti. Fornitore detiene tutti i diritti di proprietà e d’autore su preventivi, disegni e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi.
- Per i documenti che il Committente consegna al Fornitore, il primo si assume la piena responsabilità nei confronti del Fornitore anche in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi. Fornitore è tenuto a rendere accessibili a terzi i piani individuati dal Committente come riservati esclusivamente mediante il suo consenso.
- Entità della fornitura
- L’entità della fornitura ha validità solo in caso di conferma d’ordine scritta da parte del Fornitore. Se la nostra conferma differisce in qualsiasi momento dall’ordine, dobbiamo essere informati immediatamente. In caso contrario, la consegna avverrà secondo le nostre indicazioni. Non accettiamo reclami per tale motivo.
- Sono ammesse consegne parziali.
- Il Fornitore mette a disposizione dei campioni solamente a fronte di un addebito aggiuntivo in base ai prezzi in vigore.
- Forniture in eccesso e in difetto, ordini a scalare
- Sono ammesse quantità di consegna fino al 10%.
- Gli ordini a scalare devono essere effettuati entro 6 mesi e saranno calcolati in base ai prezzi previsti dal Fornitore.
- Prezzi e pagamenti
- In assenza di un accordo particolare, i prezzi si intendono franco fabbrica, compreso il carico in fabbrica, ma escluso l’imballaggio. Ai prezzi si aggiunge l’imposta sul valore aggiunto in base all’aliquota in vigore. Gli ordini per i quali non siano stati espressamente concordati prezzi fissi saranno addebitati tenendo conto dei prezzi in vigore il giorno della consegna. Se si verifica una modifica sostanziale dei fattori di costo relativi all’ordine (ad es. salari, materiali, energia), il prezzo concordato può essere adeguato in misura ragionevole in base all’influenza di tali fattori di costo.
- Salvo diverso accordo esplicito, i pagamenti devono essere effettuati franco ufficio pagamenti del Fornitore entro 30 giorni dalla data della fattura, anche in caso di consegne parziali.
- È prevista l’applicazione di uno sconto del 2% in caso di pagamento entro 14 giorni dalla data della fattura.
- Non sono consentite trattenute di pagamenti né compensazioni dovute a eventuali riconvenzionali del Committente contestate dal Fornitore.
- 5. Le cambiali sono accettate esclusivamente come metodo di pagamento condizionale senza garanzia di protesto e solo previo accordo e se idonee. Le spese di sconto sono calcolate a partire dalla data di scadenza dell’importo della fattura. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di restituire le cambiali durante il periodo di validità e di richiedere una copertura in contanti in presenza di circostanze particolari.
- In caso di superamento dei termini, gli interessi saranno calcolati a un tasso del 4% superiore al tasso di interesse di riferimento in euro fissato dalla Banca centrale europea e corrispondente al tasso di sconto.
- Tempi di consegna
- I tempi di consegna sono da considerarsi indicativi. Il termine di consegna decorre dall’invio della conferma d’ordine. Il termine di consegna è rispettato se prima della sua scadenza la merce è uscita dallo stabilimento o è stato notificato il tempo di consegna.
- Il termine di consegna verrà opportunamente esteso in caso di misure adottate nell’ambito di controversie sindacali, in particolare scioperi e blocchi, nonché alla comparsa di ostacoli imprevisti che esulano dalla volontà del Fornitore, nella misura in cui è possibile dimostrare che tali ostacoli hanno un’influenza significativa sul completamento o sulla consegna della merce. Ciò vale anche se le circostanze si verificano con i subfornitori. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore, anche se si manifestano durante un ritardo già presente. In casi importanti, il Fornitore informerà al più presto il Committente dell’inizio e della fine di tali impedimenti. Se un’estensione diventa irragionevole per il Committente, questi ha il diritto di recedere dal contratto se esso non è stato soddisfatto. Se le circostanze di cui sopra rendono impossibile la consegna, il Fornitore può recedere dal contratto se esso non è stato soddisfatto.
- In questi e in tutti gli altri casi di ritardata consegna sono escluse le richieste risarcitorie da parte del Committente, anche dopo la scadenza di un termine supplementare eventualmente imposto al Fornitore. Ciò non si applica se la responsabilità è obbligatoria in caso di dolo o colpa grave.
- Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali del Committente.
- Riserva di proprietà
- Il fornitore si riserva la proprietà della merce fino a quando tutti i crediti nei confronti del Committente derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti futuri derivanti da contratti conclusi simultaneamente o successivamente, siano risolti. Ciò trova applicazione anche nel caso in cui alcuni o tutti i crediti del Fornitore sono inseriti in una fattura aperta e in caso di pagamento e accettazione del saldo. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali da parte del Committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore è autorizzato a ritirare la merce dopo un termine ragionevole. La ripresa in carico o il pignoramento della merce da parte del Fornitore sussiste solo se non si applica la legge sul credito ai consumatori, mentre il recesso dal contratto si applica solo se il Fornitore lo dichiara espressamente per iscritto. In caso di pignoramenti o interferenze da parte di terzi, il Committente è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto al fornitore.
- Il Committente ha il diritto di rivendere la merce nel normale svolgimento dell’attività; Tuttavia, questi cede al Fornitore tutti i crediti pari al valore della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà che maturano nei suoi confronti attraverso la rivendita all’acquirente o a terzi. Il Committente è autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione, purché assuma una condotta conforme al contratto e non sussista alcuna insolvenza. Resta salva la facoltà del Fornitore di riscuotere personalmente i crediti; tuttavia, il Fornitore si impegna a non riscuotere i crediti fintantoché il Committente adempie debitamente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Fornitore e non sussiste insolvenza. In caso contrario, il Fornitore può richiedere, dopo un termine ragionevole, che il Committente gli comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e informi i debitori della cessione.
- Se il credito ceduto nei confronti del terzo debitore è stato aggiunto a una fattura aperta, il rispettivo saldo a credito, comprensivo del saldo finale, viene ceduto per un importo pari ai valori applicabili alle singole cessioni.
- In caso di trasformazione o trasformazione di merce riservata, anche unitamente ad altri beni non appartenenti al Fornitore, quest’ultimo acquisisce la comproprietà della nuova merce al momento della lavorazione. Ciò che vale per i beni soggetti a riserva di proprietà si applica anche alla merce risultante dalla lavorazione.
- 5. Il Fornitore si impegna a svincolare le garanzie a lui spettanti laddove il valore della fattura della merce sottoposta a riserva di proprietà superi di oltre il 20% i crediti da garantire e nella misura in cui questi non siano ancora stati liquidati.
- Se in relazione al pagamento del prezzo contrattuale del Committente risulta una responsabilità cambiaria del Fornitore, la riserva di proprietà, comprese le sue forme speciali concordate e altre garanzie concordate per assicurare i pagamenti, non cessa prima che il Committente abbia incassato la cambiale.
- Responsabilità per vizi materiali e giuridici della fornitura
Ferma restando la Sezione X,3, il Fornitore è responsabile dei vizi materiali della fornitura, a esclusione di ulteriori pretese, così come segue:-
- Tutte quelle parti che presentino vizi materiali occorsi entro 12 mesi dalla consegna a seguito di una circostanza verificatasi prima del trasferimento del rischio devono essere riparate o riconsegnate gratuitamente a discrezione del fornitore. La constatazione di tali vizi deve essere comunicata immediatamente per iscritto al Fornitore.
- I reclami connesse ai vizi materiali, indipendentemente dai motivi giuridici, cadono in prescrizione dopo 12 mesi. Ciò non si applica se si tratta di vizi correlati a opere edili o parti di opere edili che hanno causato il difetto materiale. In deroga alla Sezione 1, si applicano altresì i termini di legge in caso di reclami ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, nonché in caso di comportamento intenzionale o fraudolento.
- Non viene assunta alcuna responsabilità per danni per i seguenti motivi: uso improprio o non conforme, montaggio errato da parte del Committente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, influenze chimiche o elettriche, a meno che non siano attribuibili al Fornitore.
- Le parti sostituite diventano di proprietà del Fornitore.
- È esclusa la responsabilità per le conseguenze derivanti da modifiche o miglioramenti impropri apportati dal Committente o da terzi senza il consenso del Fornitore.
- Ulteriori diritti del Committente, in particolare una richiesta di risarcimento del danno non occorso all’oggetto della fornitura, sussistono solo * in caso di dolo, * in caso di colpa grave, * in caso di decesso, lesioni fisiche o violazione della salute, * in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, nella misura in cui il raggiungimento dello scopo del contratto sia compromesso in relazione ai danni contrattuali tipicamente prevedibili, * nei casi in cui sussista la responsabilità in conformità con la legge sulla responsabilità del produttore, * in caso di vizi occultati in maniera fraudolenta o di cui il Fornitore abbia garantito l’assenza.
Per il resto, viene esclusa qualsivoglia responsabilità. In caso di vizi giuridici, si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- Salvo diverso accordo, il Fornitore effettuerà la sua consegna senza diritti di proprietà e diritti d’autore di terzi sul territorio nazionale. In caso di violazione dei diritti di proprietà, il Fornitore otterrà un diritto di utilizzo da parte di terzi o modificherà l’oggetto della fornitura in modo che non vi sia più alcuna violazione dei diritti di proprietà. Qualora il Fornitore non sia nelle condizioni di adempiere a ciò in modo adeguato e ragionevole, sia il Committente che il Fornitore hanno la facoltà di recedere dal contratto.
- In caso di vizi giuridici, si applicano le disposizioni della presente Sezione, secondo cui i reclami del Committente sussistono solo se questi provvede a informare immediatamente per iscritto il Fornitore di eventuali reclami fatti valere da terzi, non riconosce direttamente o indirettamente una presunta violazione, riserva al Fornitore tutte le opzioni di difesa senza alcuna restrizione, la violazione non è dovuta al fatto che il Committente ha modificato l’oggetto della fornitura o lo ha utilizzato in modo non conforme al contratto o il vizio è dovuto a un’istruzione del Committente.
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- Responsabilità per obblighi secondari
Se, per colpe attribuibili al Fornitore, la merce non può essere utilizzata da parte del Committente in modo conforme per via della mancata o errata comunicazione di proposte o consigli prima o dopo la conclusione del contratto, nonché di altri obblighi contrattuali secondari, si applicano le disposizioni delle Sezioni VIII e X, escludendo ulteriori rivendicazioni da parte del Committente. - Diritto di recesso e riduzione da parte del Committente, altra responsabilità del Fornitore
- Se si verifica un ritardo nella consegna ai sensi della Sezione VI e il Committente concede al Fornitore inadempiente una proroga adeguata, il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto in caso di mancata osservanza di tale periodo da parte del Fornitore.
- Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto in caso di mancata esecuzione da parte del Fornitore di interventi di riparazione o sostituzione finalizzati al ripristino del vizio materiale durante il periodo concesso dal Committente. Il diritto del Committente di recedere dal contratto sussiste anche negli altri casi in cui la riparazione o la sostituzione da parte del Fornitore non vada a buon fine. In caso di vizio trascurabile, al Committente spetta solamente una riduzione del prezzo.
- Ulteriori pretese del Committente sussistono solo nei casi di cui alla Sezione VIII, 6. Per il resto, sono escluse ulteriori pretese, con riferimento particolare alla risoluzione o alla riduzione, nonché al risarcimento del danno non occorso alla merce stessa.
- La responsabilità personale dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli ausiliari del Fornitore per i danni da loro causati nell’ambito dell’attività operativa del Fornitore sussiste solo in caso di dolo. Per il resto, viene esclusa qualsivoglia responsabilità personale.
- Costi degli utensili
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- In linea di principio, solo una parte dei costi relativa agli utensili viene calcolata separatamente dal valore della merce.
- Con il pagamento di percentuali di costo per gli utensili, il Committente non acquisisce alcun diritto sugli stessi; al contrario, essi rimangono di proprietà e in possesso del Fornitore Il Fornitore si impegna a conservare gli utensili per il Committente per un anno dall’ultima consegna. Se prima della scadenza di tale periodo il Committente comunica che verranno effettuati ordini entro un ulteriore anno, il periodo di conservazione viene prorogato di un altro anno. Trascorso tale arco di tempo e in caso di riordini mancanti, potremo disporre liberamente degli utensili.
- Relativamente ai costi degli utensili per ordini non eseguiti, il Fornitore si riserva il diritto di calcolare i costi sostenuti per gli ordini annullati in fase di sviluppo o di avvio. In questo caso saranno fatturati
- prima dell’approvazione dei campioni, i costi inerenti al primo set di utensili
- dopo l’approvazione del campione, a seconda del fabbisogno mensile previsto, i costi dell’intera gamma di utensili di serie, attrezzature speciali e calibri.
- Gli utensili predisposti e calcolati in fattura rimangono a disposizione per quattro settimane prima di essere scartati.
- Il Committente non ha accesso agli schemi e ai disegni costruttivi degli utensili.
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- Parti obsolete
Lo smaltimento delle parti obsolete e di altri oggetti non più utilizzabili è a carico del Committente. In caso di emanazione di disposizioni di legge che stabiliscono diversamente, il Committente si impegna a stipulare un accordo con il Fornitore in merito al recupero dei suddetti. È ragionevole presupporre che le parti contraenti si avvalgano di terzi per adempiere all’obbligo di utilizzo. - Foro competente
Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è rappresentato dalla sede di Sprockhövel. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è il Tribunale distrettuale/regionale di Wuppertal. Si applica il diritto tedesco (Codice civile tedesco “BGB” e Codice di commercio tedesco “HGB”).